SI PUO' FARE UN DECRETO INGIUNTIVO BASANDOSI SU UN'EMAIL?

Precisiamolo subito: l’email vale come prova scritta solo se certificata (PEC), o se munita di firma elettronica.

Con il decreto ingiuntivo il giudice emette un provvedimento per intimare al debitore di adempiere al pagamento, onde evitare di subire l’esecuzione forzata. Non sempre però si ottiene il risultato desiderato. Puoi approfondire nel post:“IL GIUDICE TI HA DATO RAGIONE MA IL DEBITORE NON PAGA, CHE FARE?

Per ottenere un decreto ingiuntivo è necessario però che il creditore sia in possesso di una prova scritta che attesti l’esistenza del credito e, in questo senso, anche i documenti informatici sono considerati prove valide solo se dotati di firma elettronica (paragonabile alla firma autografa nel documento cartaceo), oppure si tratti di PEC (che, a differenza della mail ordinaria e semplice, ha valore certificativo).

Nel caso, quindi, che una mail certificata o con firma elettronica contenga una promessa di pagamento o il riconoscimento di un debito o comunque contenga la prova di un credito altrui, su di essa è possibile fondare la richiesta – indirizzata al tribunale o al giudice di pace – per l’emissione di una ingiunzione di pagamento nei confronti del debitore.

Se mancano le condizioni necessarie per un decreto ingiuntivo, può darsi invece che non manchino per un mio intervento, come puoi leggere nel post:“PERCHE' IL RECUPERO CREDITI E' UN'OPPORTUNITA' PER CREDITORE E DEBITORE?

Da ultimo, non è da trascurare anche l'entità del credito che si intende recuperare, perché non potrebbe essere nemmeno più possibile far valere le proprie ragioni per via legale. Per approfondire ti suggerisco di leggere il post:“E' VERO CHE NON C'E' PIU' TUTELA DELLA LEGGE PER I PICCOLI CREDITI?